Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 172 del 15 settembre 2026, ha chiarito che, in una fusione inversa tra una società veicolo e la società target, possono essere disapplicate le limitazioni al riporto delle perdite fiscali previste dall’articolo 172 del TUIR quando non emergono fenomeni di indebita compensazione intersoggettiva. Nel caso esaminato, la società veicolo era stata costituita esclusivamente per acquisire la partecipazione nella target e aveva impiegato effettivamente le risorse ricevute dai soci per realizzare l’operazione. Il suo patrimonio e le relative posizioni fiscali risultavano strettamente collegati all’acquisizione. Secondo l’Agenzia, in assenza di finalità elusive, non trovano applicazione né il test di vitalità economica né il limite patrimoniale previsti dalla disciplina antielusiva. Le posizioni fiscali non infragruppo delle società partecipanti alla fusione possono quindi essere riportate.