Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La sentenza del Tribunale UE nella causa T-224/25 rafforza gli obblighi del rappresentante doganale indiretto, che agisce in nome proprio per conto dell’importatore. In caso di controlli sul valore dichiarato delle merci, non sarà più sufficiente basarsi sulla sola fattura commerciale: occorrerà poter dimostrare la correttezza del prezzo indicato anche tramite contratto, ordine, prova del pagamento, documenti di trasporto, schede tecniche e altri elementi utili. Se l’autorità doganale nutre dubbi fondati sull’attendibilità del valore di transazione, può richiedere documentazione aggiuntiva e, in mancanza di prove adeguate, rideterminare il valore secondo i metodi alternativi previsti dal Codice doganale dell’Unione. Ciò può comportare maggiori dazi, IVA all’importazione, sanzioni e contenzioso. Per imprese, professionisti e operatori doganali diventa quindi essenziale predisporre fascicoli importazione completi, mandati più dettagliati e procedure interne di controllo preventivo.