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Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 15707/2026 è stato approvato il modello di Certificazione Unica 2026, recependo le nuove scadenze introdotte dall’articolo 4 del D.Lgs. 81/2025, che modifica il DPR 322/1998. Dal 2026, le CU relative a redditi di lavoro autonomo abituale e a provvigioni non occasionali devono essere trasmesse entro il 30 aprile, anziché il 31 marzo. Una novità rilevante riguarda anche gli appalti di beni e servizi condominiali assoggettati a ritenuta del 4% quando il prestatore è una ditta individuale. In questi casi, la CU diventa rilevante per la dichiarazione precompilata e deve quindi essere inviata entro il 30 aprile, non più a ottobre. Restano invece a ottobre le CU relative ad appalti affidati a società. Il rischio operativo è che, senza chiarimenti espliciti, gli amministratori di condominio continuino a considerare tutte le CU con ritenuta 4% come “da ottobre”, generando omissioni che potrebbero emergere solo anni dopo in sede di controllo. Evidenziare ora la distinzione è essenziale per prevenire errori strutturali.