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La falsa documentazione presentata per ottenere la garanzia del Fondo PMI può integrare il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9844/2026, affermando che anche la garanzia pubblica concessa dallo Stato o da un ente pubblico costituisce un’utilità patrimoniale penalmente rilevante ai sensi dell’articolo 640-bis del codice penale. Non conta, quindi, che il denaro venga materialmente erogato da una banca privata: il punto decisivo è che il finanziamento viene concesso proprio perché assistito dalla garanzia pubblica, che comporta un’assunzione di rischio per il bilancio dello Stato. La Corte conferma così una nozione ampia di erogazione pubblica, comprensiva non solo dei trasferimenti diretti di denaro, ma anche di vantaggi economici indiretti. Di conseguenza, nel rapporto tra Fondo PMI, banca e impresa beneficiaria, la matrice pubblica dell’utilità resta centrale anche se la provvista arriva da un soggetto privato.