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La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza Ferrieri e Bonassisa dell’8 gennaio 2026, ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 8 della CEDU, ritenendo inadeguate le garanzie previste nell’accesso ai dati bancari dei contribuenti nell’ambito delle verifiche fiscali. Secondo Strasburgo, l’utilizzo delle informazioni finanziarie costituisce un’ingerenza nella vita privata e può ritenersi legittimo solo se fondato su una base normativa chiara, prevedibile e idonea a limitare la discrezionalità dell’amministrazione. Nel caso esaminato, la Corte ha rilevato l’assenza di controlli procedurali effettivi, evidenziando come i rimedi interni risultino solo eventuali e tardivi, spesso collegati all’emissione dell’atto impositivo. Né il Garante del contribuente è stato considerato un rimedio adeguato, in quanto privo di poteri vincolanti. La decisione si inserisce nel solco del precedente Italgomme del 2025 e rafforza l’esigenza di una revisione strutturale delle regole sui poteri istruttori fiscali.