Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il regime PEX consente ai soggetti IRES di esentare il 95% delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, se ricorrono i requisiti dell’articolo 87 del TUIR. La legge di bilancio 2026 aveva introdotto limiti dimensionali minimi, pari al 5% della partecipazione o a un valore fiscale di almeno 500.000 euro, estendendoli anche ai dividendi. Il correttivo fiscale, però, ha eliminato retroattivamente tali vincoli, ripristinando le regole previgenti. Resta quindi centrale la verifica dei requisiti tradizionali, soprattutto della commercialità effettiva della partecipata. Cassazione e Agenzia delle Entrate hanno chiarito che non bastano attività preparatorie, autorizzazioni o gestione statica di asset: serve un esercizio concreto, stabile e ininterrotto dell’impresa nel periodo richiesto. In assenza di attività produttiva effettiva, il regime PEX non può essere applicato.