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Il Notariato di Milano, con la massima n. 216, ritiene che nelle Srl le assemblee telematiche siano ammesse anche senza una specifica previsione statutaria, purché lo statuto non le vieti espressamente. La posizione si fonda sull’assenza, per le Srl, di una norma analoga all’articolo 2370 c.c., che per le Spa richiede invece una clausola statutaria per consentire l’intervento dei soci mediante telecomunicazione. Il Milleproroghe 2026 proroga fino al 30 settembre alcune deroghe emergenziali, consentendo assemblee a distanza e voto elettronico anche in assenza di previsioni statutarie. Per le Spa, cessato il regime derogatorio, resta necessaria una clausola statutaria, salvo assemblea totalitaria. Per Srl e probabilmente anche Srl semplificate, invece, l’assemblea virtuale può considerarsi fisiologica. Restano essenziali l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione effettiva e l’esercizio del voto secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione.