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Con la Risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento delle spese sostenute nel Superbonus quando interviene un general contractor. Il documento distingue tra soggetti che assumono l’obbligo di realizzare l’opera, anche tramite subappalto, e soggetti che svolgono solo attività di coordinamento amministrativo. Nel primo caso, il corrispettivo dell’appaltatore, comprensivo del margine organizzativo, può rientrare tra le spese detraibili, purché siano rispettati requisiti, limiti e congruità dei costi. Nel secondo caso, invece, i compensi per il coordinamento di tecnici, professionisti o subappaltatori non sono agevolabili, perché privi di collegamento diretto con l’intervento edilizio. L’Agenzia precisa inoltre che non è possibile riqualificare automaticamente il margine dell’appaltatore come compenso non detraibile: servono motivazioni specifiche e prove idonee a dimostrare l’esistenza di un’attività distinta e autonomamente remunerata nel rapporto contrattuale.