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Con l’ordinanza n. 26340 del 29 settembre 2025 la Corte di Cassazione torna sul tema delle fatture soggettivamente inesistenti, stabilendo che l’IVA divenuta indetraibile a seguito di accertamento non può essere dedotta dal reddito d’impresa ai fini IRES. Il caso riguardava una società che, dopo aver definito un accertamento con adesione per utilizzo di fatture emesse da soggetti “cartolari”, aveva presentato dichiarazione integrativa chiedendo di dedurre l’IVA non detraibile e ottenere il rimborso della maggiore imposta versata.
L’Amministrazione finanziaria ha negato la richiesta e la posizione è stata confermata nei successivi gradi di giudizio fino alla Cassazione. Secondo la Corte, la perdita del diritto alla detrazione IVA rappresenta una conseguenza con funzione sanzionatoria legata al comportamento illecito del contribuente. Proprio per questo motivo l’imposta recuperata non può essere considerata un costo inerente all’attività d’impresa e non è quindi deducibile dal reddito imponibile ai fini IRES.