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Per i lavoratori autonomi, il momento fiscalmente rilevante per la tassazione del compenso resta quello dell’incasso, anche se la partita IVA è stata chiusa dopo l’emissione della fattura. Il reddito di lavoro autonomo, infatti, è determinato secondo il principio di cassa previsto dall’articolo 54 del TUIR: i compensi concorrono al reddito nell’anno in cui sono effettivamente percepiti, non in quello in cui sono maturati o fatturati. Pertanto, se il pagamento avviene dopo la cessazione dell’attività, il compenso mantiene natura di reddito di lavoro autonomo e, se il cliente è sostituto d’imposta, deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto del 20% ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 600/1973. Il cliente dovrà inoltre versare la ritenuta e certificare il compenso nella Certificazione Unica. Il professionista dichiarerà il reddito nell’anno dell’incasso, anche se l’attività risulta cessata.