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La Cassazione, con l’ordinanza n. 8845 dell’8 aprile 2026, ha affermato che il visto di conformità “leggero” non consiste in un controllo soltanto formale, ma richiede verifiche sostanziali sulla corrispondenza tra dichiarazione e documentazione. Il caso riguardava un commercialista che aveva attestato un credito IVA poi risultato inesistente, usato in compensazione nell’ambito di una frode sull’accisa dei prodotti energetici. Secondo la Corte, il professionista che rilascia il visto deve accertare l’effettiva esistenza del credito e, se omette tali controlli, viola l’obbligo di diligenza qualificata. Da ciò può derivare non solo la responsabilità sanzionatoria personale, ma anche la coobbligazione solidale nel pagamento del tributo, se il suo comportamento ha contribuito all’illecito. La Cassazione ha inoltre chiarito che sanzione e indennità di mora sono cumulabili e che il giudicato penale, nel processo tributario, vale solo come elemento di prova.