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Il 2026 segna un passaggio rilevante nella definizione della responsabilità del commercialista per le violazioni tributarie dei clienti. Tre ordinanze della Cassazione hanno chiarito che il professionista può rispondere sia come concorrente nell’illecito amministrativo tributario, se la sua condotta ha concretamente agevolato la violazione, sia sul piano civilistico, per inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico. Non esiste però alcun automatismo: la mera trasmissione della dichiarazione o il semplice svolgimento dell’incarico non bastano a fondare la responsabilità, che deve essere accertata caso per caso. Al tempo stesso, il commercialista non può limitarsi a recepire passivamente i dati forniti dal cliente, soprattutto quando l’errore è evidente o riconoscibile con la diligenza professionale richiesta. Diventa quindi essenziale documentare incarichi, controlli, richieste di chiarimenti, anomalie segnalate e dissensi, così da dimostrare l’effettivo esercizio del controllo tecnico e ridurre il rischio di contestazioni fiscali o risarcitorie successive, anche nei rapporti con l’Amministrazione e con il cliente.