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Con la sentenza n. 13895 del 16 aprile 2026, la Cassazione ha chiarito che la sospensione cautelare dall’esercizio della professione di commercialista non può essere applicata se l’attività professionale non è stata usata come strumento diretto o concreto per commettere il reato di corruzione, ma rappresenta soltanto il vantaggio perseguito. Nel caso esaminato, l’indagato avrebbe sostenuto un candidato sindaco ottenendo in cambio promesse di incarichi e agevolazioni. Il Tribunale di Milano aveva ritenuto legittima la misura interdittiva, collegandola al rischio di reiterazione e al possibile tornaconto economico derivante dalla professione. La Suprema Corte ha invece escluso che un legame solo finalistico tra professione e illecito basti a giustificare la sospensione. Per applicare una misura interdittiva serve infatti un nesso funzionale concreto tra attività professionale e reato. In assenza di questo collegamento, vengono meno adeguatezza, proporzionalità e finalità preventiva della misura cautelare prevista dal codice di rito.