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Con l’ordinanza n. 10722 del 22 aprile 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell’utilizzabilità della documentazione prodotta dal contribuente solo in sede contenziosa nell’ambito di accertamenti bancari. La Corte ha chiarito che la preclusione probatoria prevista dall’articolo 32 del DPR n. 600/1973 non opera automaticamente: è necessario che l’Ufficio abbia formulato una richiesta specifica e puntuale, accompagnata dall’avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione, e che emerga una condotta dolosa del contribuente. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sul vizio motivazionale della sentenza di merito. Il giudice, infatti, non può limitarsi a recepire le conclusioni della CTU, ma deve spiegare in modo puntuale perché la documentazione prodotta sia idonea a giustificare i singoli versamenti contestati. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo esame.