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Se, dopo la chiusura della partita IVA di un professionista deceduto, arrivano pagamenti per prestazioni rese in vita ma non ancora fatturate o incassate, secondo l’indirizzo consolidato dell’Agenzia delle Entrate gli eredi devono riattivare la posizione IVA per adempiere correttamente agli obblighi connessi (richiamate prassi e interpelli, tra cui n. 785/2021). Il principio di fondo è che la cessazione dell’attività non si perfeziona finché non sono esauriti i rapporti giuridico-economici pendenti, soprattutto i crediti professionali: finché esistono crediti ragionevolmente esigibili, l’attività è fiscalmente “ancora in essere”. Perciò la riapertura non è solo formale: comporta emissione e registrazione della fattura, inclusione nelle liquidazioni periodiche, tenuta dei registri e, se dovuta, dichiarazione IVA annuale, seppur limitatamente alle operazioni residue. Richiamato anche l’art. 35-bis DPR 633/1972 sugli obblighi IVA in caso di decesso. Inoltre l’incasso tardivo, per il lavoro autonomo a cassa, produce effetti anche sulle imposte dirette nel periodo d’incasso.