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La Corte di Giustizia Tributaria di Prato, con la sentenza n. 55/2026, ha stabilito che il raggiungimento della maggiore età dei figli non comporta automaticamente la cessazione dell’assegnazione della casa familiare e non consente al Comune di richiedere l’IMU al genitore non assegnatario. Il giudice ha annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2020-2022, evidenziando sia la mancanza del contraddittorio preventivo sia l’assenza di un valido presupposto impositivo. Secondo la sentenza, il Comune non può limitarsi a constatare la maggiore età dei figli, ma deve verificare se questi siano ancora economicamente non autosufficienti e conviventi con il genitore assegnatario. Inoltre, l’assegnazione della casa familiare deriva da un provvedimento giudiziale che non può essere disapplicato unilateralmente dall’ente locale. La decisione conferma che solo una modifica del provvedimento del giudice può incidere sul regime fiscale collegato all’immobile assegnato.