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Con la sentenza n. 6/2026 (depositata il 22 gennaio), la Corte costituzionale dichiara illegittimo l’art. 103, comma 10, lett. b) del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) nella parte in cui escludeva dalla procedura di emersione del lavoro irregolare i cittadini stranieri segnalati nel SIS solo per violazioni delle regole su ingresso e soggiorno. La Corte ritiene la preclusione contraria all’art. 3 Cost., perché irragionevole rispetto alla finalità della sanatoria: regolarizzare persone già presenti in Italia senza titolo valido, in settori come agricoltura, pesca, assistenza alla persona e lavoro domestico. Inoltre, la norma creava una disparità: chi era segnalato in un altro Paese Schengen per irregolarità veniva escluso, mentre chi era entrato irregolarmente direttamente in Italia poteva accedere. Infine, la Consulta richiama il quadro UE (Reg. 2018/1861): la segnalazione SIS non è automaticamente ostativa e impone valutazione individuale, consultazione dello Stato segnalante e verifica concreta di eventuali rischi per ordine o sicurezza pubblica.