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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14331 depositata il 15 maggio 2026, ha chiarito che, in caso di contestazione sulla validità o sul perfezionamento della definizione agevolata, il giudizio tributario relativo alla cartella deve essere sospeso. La vicenda riguardava una società che aveva impugnato una cartella di pagamento e, nelle more del processo, aveva aderito alla definizione agevolata, pagando tramite compensazione con crediti certificati. Tale modalità era stata contestata dall’agente della riscossione ed era oggetto di un autonomo giudizio ordinario. Secondo la Cassazione, questo giudizio ha carattere pregiudiziale, poiché solo l’accertamento definitivo della validità della definizione può incidere sull’esistenza del debito iscritto a ruolo. Non è sufficiente, invece, un provvedimento cautelare per dichiarare estinto il processo tributario. Il giudice deve quindi disporre la sospensione necessaria, evitando decisioni contrastanti.