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Ai fini della verifica delle situazioni di incompatibilità, il fatturato delle società di servizi costituite in forma di società di persone deve essere attribuito al professionista in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e non a quella detenuta nel capitale sociale. Lo chiarisce il CNDCEC con il Pronto Ordini n. 51/2026 del 9 ottobre, rispondendo a un quesito dell’Ordine di Vicenza. Il chiarimento riguarda le situazioni in cui le percentuali di partecipazione al capitale e agli utili non coincidono, in virtù delle previsioni dell’atto costitutivo o dei patti sociali. Secondo il Consiglio Nazionale, il criterio fondato sugli utili consente di valutare correttamente la rilevanza economica dell’attività d’impresa rispetto a quella professionale, ai fini della verifica della prevalenza. Il riferimento è alla metodologia contenuta nelle Note interpretative sull’articolo 4 del D.Lgs. 139/2005, richiamata dall’Informativa n. 70/2026, che privilegia l’effettiva partecipazione del professionista ai risultati economici della società