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Nel lavoro autonomo, i rimborsi spese non sono fiscalmente neutri per definizione: tutto dipende da come vengono addebitati in fattura. Se il professionista espone somme forfettarie, prive di dettaglio o non collegate a una documentazione puntuale, tali importi assumono natura di compenso professionale. Di conseguenza concorrono alla formazione del reddito e, se corrisposti da un sostituto d’imposta, scontano la ritenuta d’acconto del 20%. Diverso è il caso dei rimborsi analitici, cioè ricostruibili voce per voce e perfettamente coincidenti con la spesa sostenuta per l’esecuzione dell’incarico: in base alla nuova disciplina del lavoro autonomo, questi importi possono restare irrilevanti ai fini del reddito professionale. La distinzione è diventata ancora più importante dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 192/2024. Anche la prassi dell’Agenzia delle Entrate conferma un orientamento rigoroso: criteri parametrici o forfettari, compresi alcuni rimborsi chilometrici, non bastano a garantire la neutralità fiscale.