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Ai fini del rilascio del DURF, nel calcolo della soglia del 10% dei ricavi o compensi possono essere considerate anche le ritenute d’acconto sugli interessi attivi versate dal sostituto d’imposta e le imposte pagate all’estero, nei limiti del credito riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 174/2026. Per ottenere il DURF, tra gli altri requisiti, l’impresa deve aver effettuato nell’ultimo triennio versamenti per almeno il 10% dei ricavi o compensi dichiarati. Secondo l’Agenzia, le ritenute sugli interessi possono essere incluse perché rappresentano un prelievo fiscalmente riferibile al contribuente, anche se materialmente versato dal sostituto. Analogo principio vale per le imposte assolte all’estero: pur non transitando nel conto fiscale italiano, possono concorrere al calcolo fino all’importo del relativo credito d’imposta riconosciuto.