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Con l’ordinanza n. 23305, depositata il 15 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato che brogliacci, schede, appunti e prospetti rinvenuti presso l’impresa possono fondare un accertamento analitico-induttivo. La documentazione extracontabile assume valore indiziario quando rappresenta quantitativamente o monetariamente operazioni non riscontrate nella contabilità ufficiale e presenta caratteri di gravità, precisione e concordanza. Il verbale dei verificatori prova il rinvenimento dei documenti, ma non garantisce automaticamente la veridicità del loro contenuto, che deve essere valutato insieme agli altri elementi disponibili. Il contribuente può contestare la ricostruzione dell’Amministrazione, ma deve fornire una prova contraria concreta e documentata, chiarendo provenienza, funzione e significato delle annotazioni. Non sono sufficienti il semplice disconoscimento né le sole dichiarazioni dei dipendenti, che conservano valore meramente indiziario. Servono riscontri oggettivi, come fatture, contratti, estratti conto, buste paga, documenti di trasporto o movimentazioni di magazzino.