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La Corte di cassazione (Sez. V civ., Sent. n. 26702/2022) ha affermato che, in tema di contenzioso tributario in materia societaria, l'amministratore di fatto non è legittimato a impugnare l'avviso di accertamento rivolto alla società, poiché la rappresentanza legale della stessa spetta esclusivamente agli amministratori nominati a norma di legge, risultanti da documentazioni pubbliche, quali il Registro delle imprese, e tenuto conto che, ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. n. 600 del 1973, la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita, ai fini tributari, a coloro che ne hanno l'amministrazione di fatto solo ove non sia determinabile secondo la legge civile.