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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16016 del 25 maggio 2026, ha confermato che, ai fini della liquidazione IVA di gruppo, il requisito del possesso superiore al 50% può essere soddisfatto anche in via indiretta. Il controllo della società partecipata può quindi derivare dalla somma delle quote detenute da più società direttamente controllate dalla capogruppo. Il caso riguardava una capogruppo che possedeva indirettamente l’intero capitale della società verificata tramite due controllate al 100%, ciascuna titolare del 50%. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato il regime ma la Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo corretta l’interpretazione favorevole alle contribuenti. Per i giudici, la nozione di controllo ai fini IVA va letta alla luce dei principi unionali e della ratio antifrode della disciplina, senza richiamare automaticamente categorie civilistiche