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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8124/2026, ha chiarito che il costo elevato di una sponsorizzazione non è sufficiente per negarne la deducibilità fiscale. Il principio centrale è che l’inerenza del costo va valutata in modo qualitativo, non quantitativo. Ciò significa che una spesa è deducibile se collegata all’attività d’impresa, anche solo potenzialmente, senza necessità di dimostrare un ritorno economico immediato. L’Agenzia delle Entrate non può riqualificare automaticamente tali spese come spese di rappresentanza basandosi sull’antieconomicità o sull’eccessivo importo. Solo in presenza di una macroscopica e irragionevole sproporzione, che escluda ogni finalità promozionale, è possibile contestare la deducibilità. La decisione rafforza la posizione del contribuente e limita il potere discrezionale dell’Amministrazione. È comunque fondamentale documentare la funzione promozionale e il collegamento con l’attività aziendale.