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Con l’ordinanza n. 23116/2026, la Corte di cassazione ha stabilito che i contributi forensi parzialmente omessi, quando il relativo credito non è prescritto, non rendono inefficaci le annualità interessate. Tali periodi concorrono quindi all’anzianità necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia, poiché nessuna norma ne prevede la cancellazione in caso di versamento incompleto. Resta fermo il diritto della Cassa Forense di recuperare le somme dovute, mentre l’irregolarità può incidere sulla misura del trattamento. Il regolamento sulla rendita vitalizia è applicabile soltanto alle omissioni divenute definitive per prescrizione. La Cassazione ha invece censurato la quantificazione della pensione effettuata sulla base del simulatore online della Cassa: il risultato ha valore meramente informativo e, senza i dati contributivi e reddituali utilizzati, non prova l’importo del rateo. Il giudice dovrà procedere a un nuovo calcolo basato su elementi verificabili. È stato inoltre ribadito il divieto di cumulo integrale tra interessi legali e rivalutazione monetaria.