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Con l’ordinanza n. 13731 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che il licenziamento disciplinare comunicato tramite e-mail ordinaria non è nullo né inefficace se l’atto è redatto in forma scritta ed è pacificamente giunto a conoscenza del lavoratore. Il caso riguardava un tecnico manutentore licenziato per motivi disciplinari, che aveva impugnato il recesso sostenendo che il CCNL Legno e Arredamento imponesse l’utilizzo della raccomandata A.R., della raccomandata a mano o della PEC. Secondo la Suprema Corte, tuttavia, tale clausola collettiva disciplina solo le modalità di comunicazione del provvedimento e non introduce una forma convenzionale rilevante ai sensi dell’articolo 1352 c.c. La validità del licenziamento resta quindi ancorata al requisito della forma scritta previsto dall’articolo 2 della Legge n. 604/1966, pienamente rispettato anche mediante testo digitale inviato via e-mail.