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Con l’ordinanza n. 15727/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che, negli accessi fiscali presso l’abitazione del contribuente, l’Amministrazione finanziaria deve produrre in giudizio l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, e non limitarsi a richiamarla nel processo verbale di constatazione. Se l’accertamento si fonda su documenti acquisiti durante l’accesso domiciliare, il giudice tributario deve poter verificare l’esistenza dell’autorizzazione e la presenza dei gravi indizi di violazione fiscale richiesti dalla legge. La Corte richiama l’art. 52 del d.P.R. 633/1972, l’art. 33 del d.P.R. 600/1973, l’art. 14 della Costituzione e l’art. 8 CEDU, sottolineando la tutela dell’inviolabilità del domicilio. In mancanza della documentazione necessaria, gli elementi acquisiti non sono utilizzabili per fondare l’accertamento. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio.