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La Cassazione conferma che le dichiarazioni rese da terzi durante verifiche fiscali possono essere utilizzate dall’Amministrazione finanziaria, ma non hanno valore di prova legale né equivalgono a una confessione del contribuente. Si tratta di elementi indiziari, da valutare nel quadro probatorio complessivo insieme a eventuali riscontri. La giurisprudenza più recente chiarisce che tali dichiarazioni non possono essere ignorate dal giudice, ma nemmeno accettate in modo automatico. Occorre verificarne attendibilità, specificità, coerenza e collegamento con altri elementi, anche presuntivi. La difesa del contribuente deve quindi concentrarsi sulla qualità della fonte, sul grado di conoscenza diretta dei fatti, su eventuali interessi personali del dichiarante e sulla presenza di contraddizioni o carenze probatorie. Documenti, contabilità, flussi finanziari e corrispondenza possono essere decisivi per indebolire l’accertamento. Le dichiarazioni dei terzi contano, ma da sole non bastano automaticamente.