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I compensi percepiti dai commercialisti per incarichi di revisione legale possono rientrare nel regime forfettario quando esiste una connessione oggettiva con l’attività professionale svolta abitualmente. L’Agenzia delle Entrate ha più volte confermato che tali proventi possono essere qualificati come redditi di lavoro autonomo e quindi assoggettati all’imposta sostitutiva prevista dal regime agevolato. Non assume rilievo la prevalenza quantitativa dei compensi derivanti dalla revisione rispetto a quelli ottenuti per l’attività di consulenza. Occorre tuttavia verificare attentamente le cause ostative previste dalla normativa. Particolare attenzione va posta ai rapporti con ex datori di lavoro e alle partecipazioni detenute in società che operano in settori affini a quello professionale. Se il professionista esercita il controllo diretto o indiretto di una società collegata alla propria attività, può perdere il diritto al regime forfettario. L’eventuale esclusione produce effetti dall’anno successivo alla verifica della causa ostativa.