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Con la sentenza n. 13910 del 13 maggio 2026, la Cassazione ha ribadito che il contribuente resta responsabile degli obblighi tributari anche quando affida la gestione dichiarativa e fiscale a un professionista. Il caso riguardava un atto di recupero per crediti fiscali inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione per oltre 58 mila euro. Il contribuente aveva attribuito la responsabilità al revisore contabile, coinvolto anche in indagini penali, ma la Corte ha confermato che il mero affidamento dell’incarico non esonera dal dovere di vigilanza. L’infedeltà del professionista può rilevare solo ai fini dell’esclusione di sanzioni e interessi, se è provato un comportamento fraudolento volto a occultare l’inadempimento. Resta invece dovuto il recupero dell’imposta o del credito indebitamente compensato. La responsabilità tributaria, dunque, permane in capo al contribuente, salvo prova rigorosa della frode dell’intermediario.