Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Con l’ordinanza n. 8845 dell’8 aprile 2026, la Cassazione ha chiarito che il visto di conformità “leggero” non comporta un controllo soltanto formale, ma richiede una verifica effettiva della corrispondenza tra i dati indicati in dichiarazione e la relativa documentazione. Il caso riguardava un commercialista che aveva apposto il visto su una dichiarazione IVA contenente un credito inesistente, poi utilizzato in compensazione per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici. Secondo la Corte, il professionista, certificando falsamente quel credito, ha contribuito alla realizzazione della frode fiscale e può quindi essere chiamato a rispondere in solido del tributo evaso. La decisione richiama l’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997, l’art. 2 del d.m. n. 164/1999 e l’art. 1176, comma 2, c.c., ribadendo anche la cumulabilità tra sanzione e indennità di mora e l’assenza di automatica efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio tributario.