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Con la sentenza n. 4900 del 4 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che il contribuente può ottenere il rimborso dell’IVA anche prima della chiusura della procedura concorsuale, quando sia ragionevolmente dimostrata l’inesigibilità del credito. La decisione richiama i principi del diritto dell’Unione europea, secondo cui la base imponibile IVA deve corrispondere al corrispettivo effettivamente incassato. Nel caso esaminato, il contribuente aveva versato l’imposta su fatture rimaste insolute nei confronti di due società in amministrazione straordinaria da oltre dieci anni. La documentazione dei commissari attestava l’assenza di risorse sufficienti per soddisfare i creditori chirografari, rendendo improbabile ogni recupero. La Cassazione ha quindi escluso che, in situazioni simili, sia necessario attendere la chiusura formale della procedura. Il principio vale anche per i casi anteriori alla riforma del 2021 dell’articolo 26 del decreto IVA.