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La Cassazione, con l’ordinanza n. 12731 del 5 maggio 2026, ha chiarito che le fotocopie di relate e cartoline di notifica possono provare la regolare notifica delle cartelle esattoriali. Il semplice disconoscimento della conformità all’originale, previsto dall’art. 2719 c.c., non elimina automaticamente il valore probatorio della copia né obbliga sempre alla produzione dell’originale. La contestazione deve essere specifica e indicare concrete difformità, come alterazioni o aggiunte. Diverso è il caso in cui si neghi l’esistenza stessa dell’originale: in questa ipotesi serve la querela di falso. Senza tale iniziativa, anche la fotocopia mantiene efficacia probatoria. Nel caso esaminato, il contribuente aveva contestato le copie prodotte dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione senza proporre querela di falso. Per questo la Cassazione ha cassato la decisione di merito che aveva escluso il valore probatorio della documentazione.