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Con l’ordinanza n. 22378/2026, la Corte di cassazione ha chiarito che una sentenza tributaria non ancora passata in giudicato non può produrre effetti vincolanti in un procedimento collegato. La decisione riguarda una controversia relativa al recupero di un credito d’imposta e alla successiva cartella di pagamento.
Secondo i giudici, la presenza di un procedimento parallelo non consente di attribuire automaticamente efficacia definitiva a una pronuncia ancora impugnabile. Quando esiste un rapporto di pregiudizialità, il giudice può valutare la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 337 del Codice di procedura civile.
La Cassazione ha inoltre ribadito che un atto di recupero non impugnato nei termini diventa definitivo. Il contribuente non può quindi utilizzare la successiva cartella per contestare nuovamente il merito della pretesa tributaria. Il principio rafforza l’importanza del rispetto dei termini processuali