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Con la Circolare n. 59/2026, l’INPS ha chiarito quando è dovuto il ticket di licenziamento nei rapporti di lavoro dei detenuti ammessi al lavoro esterno presso datori diversi dall’Amministrazione penitenziaria. Il contributo NASpI è dovuto nei casi in cui la cessazione del rapporto dipenda da una scelta del datore di lavoro o da cause ordinarie di interruzione. Non è invece dovuto quando la cessazione deriva da eventi esterni collegati allo status detentivo, come la revoca dell’ammissione al lavoro esterno da parte dell’autorità competente. Nei casi di scarcerazione per fine pena o trasferimento ad altro istituto, il datore deve verificare se il rapporto possa proseguire. L’INPS introduce inoltre nuovi codici Uniemens: “2B” e “2C” per le ipotesi senza ticket, e “2F” quando il datore recede nonostante la possibile prosecuzione del rapporto.