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Con la Risposta n. 61/2026, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’IVA ridotta al 10% sui dispositivi medici “a base di sostanze” non è automatica, ma subordinata alla classificazione doganale nella voce 3004 della Nomenclatura Combinata (NC). Non è quindi sufficiente la marcatura CE o la qualifica regolatoria come dispositivo medico ai sensi del Regolamento UE 2017/745. Nel caso esaminato, relativo a un prodotto per il trattamento di lesioni cutanee, l’aliquota agevolata è stata riconosciuta solo dopo l’inquadramento da parte dell’Agenzia delle Dogane nel codice NC 3004 90 00, riservato ai medicamenti preparati per scopi terapeutici o profilattici. La decisione conferma l’approccio “NC-centrico” introdotto dalla Legge di bilancio 2019: il beneficio fiscale dipende da un requisito oggettivo e tecnico. Centrale, quindi, il ruolo dell’ADM e l’importanza di una preventiva classificazione tariffaria per evitare rischi IVA e contestazioni.