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La risposta a interpello n. 50/2026chiarisce che, in caso di scissione mediante scorporo, la beneficiaria di nuova costituzione non può “ereditare” il requisito dei tre anni di operatività richiesto per ottenere il DURF. L’istanza proveniva da una società nata nel 2025 tramite scorporo, che sosteneva la continuità dell’attività già svolta dalla scissa e chiedeva di computarne l’anzianità richiamando neutralità e continuità delle operazioni straordinarie. L’Agenzia richiama la circolare 1/E/2020 e la finalità antielusiva dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, che premia comportamenti “virtuosi” con il certificato DURF secondo il provvedimento 6 febbraio 2020. Nello scorporo (art. 2506.1 c.c.) la scissa non si estingue: il patrimonio si frammenta e le beneficiarie subentrano solo nelle posizioni giuridiche nei limiti della quota ricevuta. Anche alla luce dell’art. 173 TUIR, aggiornato, l’Amministrazione esclude letture estensive: il triennio è presupposto speciale e va maturato autonomamente dalla beneficiaria, salvo diversa previsione espressa.