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Il Fondo per l’imprenditoria femminile, previsto dalla Legge n. 178/2020 e attuato dal Decreto interministeriale 30 settembre 2021, rientra tra le misure pubbliche di sostegno all’attività d’impresa. In assenza di una norma di esclusione, il contributo a fondo perduto assume rilevanza fiscale e concorre alla formazione del reddito secondo le regole generali del TUIR, a seconda della destinazione delle somme. Per le imprese in contabilità semplificata, tuttavia, non si applica il principio di competenza dell’art. 109 TUIR, ma il criterio di cassa previsto dall’art. 66. Il contributo è quindi tassato nel periodo d’imposta in cui viene effettivamente percepito. Occorre distinguere la componente a fondo perduto dal finanziamento agevolato a tasso zero: quest’ultimo costituisce un debito e non genera reddito imponibile. Se le erogazioni avvengono in più tranche, ciascun incasso rileva autonomamente nell’anno di percezione.