Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La risposta a interpello n. 58/2026 tratta il recupero dell’IVA non detratta sui costi di transazione tipici in un’operazione di Merger Leveraged Buy-Out (MLBO). Nel caso esaminato, le fatture per consulenze fiscali, due diligence, servizi professionali e attività notarili erano registrate, ma la detrazione non era stata esercitata per prudenza, con versamento dell’imposta in reverse charge per servizi da non residenti. L’Agenzia chiarisce che la dichiarazione IVA integrativa “a favore” è ammessa solo per correggere errori od omissioni: quando la mancata detrazione deriva da una scelta consapevole, l’integrativa non è utilizzabile. Il contribuente può invece ricorrere al rimborso dell’“imposta non dovuta” ex art. 30-ter DPR 633/1972, entro due anni dal versamento o, se successivo, dal presupposto della restituzione. Nel caso prospettato, il presupposto è collegabile alle sentenze Cass. 9 agosto 2024 nn. 22649 e 22608 e richiede prova di registrazione, mancata detrazione e neutralità (assenza di arricchimento).