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Il MEF chiarisce che, se il giudice tributario accoglie solo in parte il ricorso e ridetermina l’imposta dovuta, l’ente locale non deve emettere un nuovo avviso di accertamento, ma limitarsi a eseguire la sentenza definitiva. Il principio si fonda sulla natura di “impugnazione-merito” del processo tributario, ribadita dalla Cassazione (Sez. Unite n. 758/2017 e successive pronunce): il giudice non si limita ad annullare l’atto, ma decide sul rapporto d’imposta e quantifica il dovuto. In pratica, se il contribuente ha versato più del necessario, l’ente deve procedere a sgravio o rimborso; se invece resta un debito residuo, deve adottare un atto di mera liquidazione ed esecuzione del giudicato. Tale atto ha natura esecutiva, non accertativa, e non può introdurre nuovi elementi o motivazioni. Il passaggio in giudicato chiude la fase cognitiva e vincola integralmente l’azione dell’ente alla decisione del giudice.