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Il riaddebito analitico al committente delle spese sostenute dal professionista e documentate analiticamente è neutro: non concorre al reddito e rende indeducibili le stesse (art. 54 co. 2 lett.b TUIR; art.54-ter co. 1 TUIR). Dal 2025, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate (risposta n. 270/2025) ha chiarito che i rimborsi chilometrici, basati su tabelle forfettarie, non soddisfano il requisito di analiticità e concorrono al reddito, con ritenuta d’acconto del20%. Analogamente, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto diventano imponibili se pagati in contanti e non tracciati tramite versamenti bancari, postali o sistemi elettronici (comma2-bis e comma 6-bis art. 54-septies TUIR). Tali indennità si qualificano come compensi tassabili, mentre il committente non potrà dedurle. È indispensabile che le spese siano strettamente inerenti all’incarico e documentate con fatture, scontrini o prospetti analitici verificati dal committente.