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Con l’ordinanza n. 16134 del 25 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che il contribuente residente in Italia non perde il diritto al credito per le imposte pagate in Germania anche in caso di omessa dichiarazione dei redditi o mancata indicazione dei redditi esteri. Il caso riguardava una contribuente italiana destinataria di avvisi di accertamento per dividendi, redditi immobiliari e interessi prodotti in Germania. L’Agenzia delle Entrate negava lo scomputo delle imposte estere richiamando l’art. 165, comma 8, TUIR. La Cassazione ha però ritenuto prevalente l’art. 24 della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, più favorevole al contribuente. Secondo la Corte, una norma interna non può introdurre limiti non previsti dall’accordo internazionale. L’omissione dichiarativa può avere effetti sanzionatori, ma non comporta automaticamente la perdita del diritto a evitare la doppia imposizione.