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Il proprietario dell’ultimo piano deve indennizzare gli altri condomini, se l’intervento effettuato sui locali già esistenti nell’area sovrastante il fabbricato incrementa i volumi e le superfici. È quanto emerge da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 12202/2022) laddove si afferma che la sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c. si configura non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma altresì nei casi in cui il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale trasformi locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie, indipendentemente dall'altezza del fabbricato, atteso che l'indennità prevista dalla norma trae fondamento dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni conseguente all'incremento della porzione di proprietà esclusiva.