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La Cassazione, con la sentenza n. 21977 depositata il 15 giugno, torna sui limiti delle operazioni infragruppo in presenza di crisi d’impresa. Il trasferimento di immobili da una società in difficoltà a una controllata non può essere considerato automaticamente neutro solo perché i beni restano nell’area del gruppo. Per i creditori, infatti, non è equivalente disporre della garanzia diretta rappresentata dagli immobili oppure di quote societarie, soprattutto se la partecipata non ha autonomia finanziaria o capacità di generare flussi propri. I vantaggi compensativi idonei a escludere la distrazione devono essere certi, congrui e proporzionati al sacrificio subito dalla società insolvente. La Corte si sofferma anche sulla responsabilità dei sindaci: non basta la posizione di garanzia né l’omesso controllo. Occorrono indici concreti che provino il contributo omissivo e l’accettazione del rischio di pregiudizio per i creditori, anche nella forma del dolo eventuale.