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Il decreto correttivo Omnibus chiarisce l’applicazione delle limitazioni al riporto delle perdite fiscali in presenza di cambiamenti nel controllo societario. L’articolo 7 del D.Lgs. n. 148/2026 stabilisce, con una norma di interpretazione autentica, che il trasferimento rilevante ai fini dell’articolo 84 del TUIR ricorre anche quando vengono cedute le partecipazioni della società che controlla il soggetto titolare delle perdite. Il principio opera lungo l’intera catena partecipativa e non soltanto al primo livello di controllo. La disciplina limita il riporto quando al trasferimento della maggioranza dei diritti di voto si accompagna una modifica dell’attività principale, fatte salve le condizioni previste, tra l’altro, dal test di vitalità e dai limiti patrimoniali. Particolarmente importante è la natura interpretativa della disposizione: il chiarimento produce effetti anche sulle operazioni di trasferimento indiretto effettuate prima dell’entrata in vigore del decreto. Le imprese interessate sono quindi chiamate a riesaminare le operazioni pregresse alla luce della nuova previsione.