2 marzo 2026
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2 marzo 2026

Ore 15:33 - Prestazioni professionali gratuite: nessuna presunzione di compenso e limiti all’accertamento

Il professionista può offrire prestazioni gratuite senza che ciò, da solo, giustifichi un accertamento di maggiori redditi. In ambito tributario l’Agenzia delle Entrate spesso considera la gratuità come presunzione “grave, precisa e concordante” per procedere ad accertamento analitico-induttivo, stimando i compensi con banche dati e tariffari di categoria. Tuttavia la giurisprudenza nega una presunzione di onerosità: la Cassazione (sent. 21972/2015) ritiene verosimile la gratuità soprattutto per prestazioni semplici rese a parenti o amici, anche con accordi verbali, salvo gestione palesemente antieconomica. Le Corti di giustizia tributaria confermano che la gratuità non integra automaticamente antieconomicità, mentre diventa indice di evasione se sproporzionata, ingiustificata o reiterata (Campania 7967/2025). L’ordinanza Cass. 4135/2026 ribadisce la plausibilità della gratuità e valorizza le dichiarazioni dei clienti. Oggi, con la prova testimoniale nel processo tributario, tali dichiarazioni possono risultare decisive per confutare l’accertamento. Se corroborate, possono costituire presunzioni ex art. 2729 c.c. e testimoniale ex art. 7.

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