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La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha affermato (sent. n. 19338/2022) che, in tema di accisa dovuta per la circolazione di prodotti alcolici in regime di sospensione d'imposta, nel caso di ritardato versamento è dovuta sia la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, sia l'indennità di mora e gli interessi di cui all'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 504 del 1995, posto che tale ultima somma, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la citata sanzione tributaria generale.
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