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Per i periodi d’imposta anteriori al 2024, la residenza fiscale delle persone fisiche va individuata soprattutto nel luogo in cui si concentrano gli interessi economici, patrimoniali e professionali, più che nei legami personali o familiari all’estero. Lo ribadisce la Cassazione con l’ordinanza n. 6722 del 20 marzo 2026, confermando un orientamento già consolidato. Nel caso esaminato, pur in presenza di un trasferimento formale all’estero e di relazioni personali radicate fuori dall’Italia, sono risultati decisivi i rapporti economici mantenuti nel territorio nazionale, come la concentrazione delle fonti di reddito, la partecipazione in società italiane e l’assenza di una reale attività produttiva nel Paese estero. La Corte chiarisce però che non esistono criteri assoluti: la valutazione resta complessiva e basata sulle circostanze concrete. Dal 2024, con la nuova disciplina, il quadro cambia e assume maggiore rilievo anche la dimensione personale e familiare, pur senza escludere il peso degli interessi economici.