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La riforma del reddito di lavoro autonomo conferma il doppio binario per gli immobili strumentali dei professionisti: i canoni di leasing restano deducibili, mentre le quote di ammortamento degli immobili acquistati in proprietà continuano, in generale, a essere indeducibili. Il D.lgs. 192/2024 non modifica quindi il precedente disallineamento tra acquisto diretto e locazione finanziaria. La nuova formulazione dell’articolo 54-quinquies del TUIR esclude espressamente gli immobili dai beni ammortizzabili, salvo le eccezioni già previste per gli immobili acquistati prima del 14 giugno 1990 e nel triennio 2007-2009. Per gli immobili strumentali utilizzati esclusivamente nell’attività professionale restano deducibili le spese ordinarie inerenti, come quelle condominiali, e gli interessi passivi sui finanziamenti contratti per l’acquisto. Nessuna novità anche per gli immobili a uso promiscuo: resta deducibile il 50% della rendita catastale e dei relativi costi per servizi.